IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Ai  componenti,  esterni  all'amministrazione  provinciale, le
commissioni esaminatrici, e le commissioni, i consigli, i comitati  o
collegi   comunque  denominati,  istituiti  presso  l'amministrazione
provinciale o presso  aziende  od  organismi,  anche  ad  ordinamento
autonomo,  da  essa dipendenti, alle quali dalla legge sia attribuita
un'autonoma   funzione   di   rilevanza   esterna,   e'   corrisposta
un'indennita'  pari  a  lire  40.000  onnicomprensive per ogni ora di
seduta,  annualmente  rivalutata  dalla  Giunta  provinciale,   avuto
riguardo all'incremento del costo della vita secondo l'indice ISTAT.
   2.  Un'indennita'  di lire 30.000 onnicomprensive per le prime due
ore o frazioni di ore delle sedute, e di lire 12.000  onnicomprensive
per  ogni  ora successiva di seduta, parimenti annualmente aggiornata
secondo le modalita' ed i limiti di cui al comma 1, e' corrisposta ai
componenti esterni all'amministrazione  provinciale  di  commissioni,
consigli,  comitati  e  collegi  comunque  denominati  con  compiti e
funzioni di mera rilevanza interna.
   3.  Le  commissioni  di  cui  al  comma  1  sono  individuate  con
deliberazione   della   Giunta   provinciale,   da   sottoporsi  alla
registrazione della Corte dei conti.
   4.  Le  deliberazioni  della  Giunta  provinciale  costitutive  di
commissioni,  consigli,  comitati  o collegi comunque denominati, non
previsti da disposizioni legislative o  regolamentari,  agli  effetti
dell'attribuzione delle indennita' individuate nel presente articolo,
devono  indicare  il  termine  dei  lavori  dei  collegi  stessi.  Le
eventuali proroghe vanno deliberate esplicitamente.
   5. Ai componenti i  collegi  di  cui  ai  commi  1,  2  e  4,  che
nell'espletamento  delle  loro  funzioni  debbano recarsi fuori dalla
sede abituale di convocazione, compete il  trattamento  economico  di
missione  previsto per i dipendenti dell'amministrazione provinciale.
Ai componenti, esterni all'amministrazione provinciale, i collegi  di
cui al
comma  1,  i  quali,  ai  fini  dell'espletamento delle loro funzioni
debbano effettuare specifici sopralluoghi, in aggiunta al trattamento
missionario, e' riconosciuta altresi l'indennita' di cui al comma  1.
Le   trasferte   ed   i  sopralluoghi  devono  essere  esplicitamente
autorizzati dal collegio di appartenenza.
   6. I segretari dei collegi di cui ai commi 1,  2  e  4  precisano,
sotto  la  propria  responsabilita',  nei  verbali di seduta l'ora di
inizio e di termine delle sedute. Ogni singola seduta non puo' durare
piu' di sei ore.