IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Ai componenti, esterni all'amministrazione provinciale, le commissioni esaminatrici, e le commissioni, i consigli, i comitati o collegi comunque denominati, istituiti presso l'amministrazione provinciale o presso aziende od organismi, anche ad ordinamento autonomo, da essa dipendenti, alle quali dalla legge sia attribuita un'autonoma funzione di rilevanza esterna, e' corrisposta un'indennita' pari a lire 40.000 onnicomprensive per ogni ora di seduta, annualmente rivalutata dalla Giunta provinciale, avuto riguardo all'incremento del costo della vita secondo l'indice ISTAT. 2. Un'indennita' di lire 30.000 onnicomprensive per le prime due ore o frazioni di ore delle sedute, e di lire 12.000 onnicomprensive per ogni ora successiva di seduta, parimenti annualmente aggiornata secondo le modalita' ed i limiti di cui al comma 1, e' corrisposta ai componenti esterni all'amministrazione provinciale di commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati con compiti e funzioni di mera rilevanza interna. 3. Le commissioni di cui al comma 1 sono individuate con deliberazione della Giunta provinciale, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti. 4. Le deliberazioni della Giunta provinciale costitutive di commissioni, consigli, comitati o collegi comunque denominati, non previsti da disposizioni legislative o regolamentari, agli effetti dell'attribuzione delle indennita' individuate nel presente articolo, devono indicare il termine dei lavori dei collegi stessi. Le eventuali proroghe vanno deliberate esplicitamente. 5. Ai componenti i collegi di cui ai commi 1, 2 e 4, che nell'espletamento delle loro funzioni debbano recarsi fuori dalla sede abituale di convocazione, compete il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dell'amministrazione provinciale. Ai componenti, esterni all'amministrazione provinciale, i collegi di cui al comma 1, i quali, ai fini dell'espletamento delle loro funzioni debbano effettuare specifici sopralluoghi, in aggiunta al trattamento missionario, e' riconosciuta altresi l'indennita' di cui al comma 1. Le trasferte ed i sopralluoghi devono essere esplicitamente autorizzati dal collegio di appartenenza. 6. I segretari dei collegi di cui ai commi 1, 2 e 4 precisano, sotto la propria responsabilita', nei verbali di seduta l'ora di inizio e di termine delle sedute. Ogni singola seduta non puo' durare piu' di sei ore.